Nuove
regole per i cittadini Ue
Il
Consiglio dei ministri ha approvato le nuove norme sulla circolazione e il
soggiorno in Italia dei cittadini dell'Unione europea.
Secondo
il testo, i cittadini dell'Unione possono soggiornare in Italia fino a tre
mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento
d'identità valido per l'espatrio rilasciato dal loro Paese Possono
soggiornare per più di tre mesi, invece, i lavoratori (autonomi o
subordinati), gli studenti e chiunque abbia risorse sufficienti per non
pesare sull'assistenza sociale e un' assicurazione sanitaria. Tuttavia, il
cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa
per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente.
Il
diritto di soggiorno è esteso anche ai familiari dei cittadini dell'Unione
europea, dove per "familiare" si intende: il coniuge, il partner
che ha contratto con il cittadino dell'UE un'"unione registrata sulla
base della legislazione di uno Stato membro", i discendenti diretti di
età inferiore a 21 anni o a carico, gli ascendenti diretti a carico e
quelli del coniuge o del partner
NORMATIVA
Denunce
all’INAIL
Dal
mese di febbraio, la denuncia all'Inail, per assicurare un lavoratore, si
potrà fare solo via internet. Chi, invece, assume una colf o una badante può
effettuare la comunicazione anche tramite telefono.
Gli
strumenti informatici che si possono utilizzare sono:
-
DNA (denuncia nominativa assicurato) on-line sul sito www.inail.it
- sezione Punto Cliente, disponibile per tutti i datori di lavoro titolari
di posizione assicurativa e per i loro intermediari che sono in possesso di
un codice PIN rilasciato dall'Inail per l'accesso alla funzione;
-
Posta elettronica all'indirizzo dna@inail.it
, disponibile per tutte le categorie di datori di lavoro, inclusi coloro che
non sono tenuti ad instaurare il rapporto assicurativo in forma diretta con
l'Istituto, come nel caso in cui i premi assicurativi sono versati in forma
unificata all'INPS (ad esempio, datori di lavoro agricoli);
-
Collegamento telematico con l'Anagrafe Tributaria, per i datori di lavoro
abilitati all'accesso".
Queste
comunicazioni devono essere effettuati entro 24 ore dall’inizio
dell’attività lavorativa.
Ricongiungimenti:
La validazione dei documenti serve solo agli extraue
Il
timbro del consolato volto alla validazione dei documenti stranieri non è
necessario in caso di ricongiungimento con un cittadino comunitario o in caso
di coesione.
La
“validazione” è stata introdotta dalla legge Bossi - Fini, come un
controllo dei consolati sui documenti stranieri, già tradotti e legalizzati,
che attestano il rapporto di parentela come certificati di matrimonio, atti di
nascita, stati di famiglia ecc..
Oltre
che allungare ulteriormente i tempi dei ricongiungimenti, questo ulteriore
passaggio ha aumentato il carico di lavoro delle nostre rappresentanze. Per
evitare richieste inutili, il ministero degli Esteri ha quindi dato nuove
disposizioni alle rappresentanze diplomatiche, illustrate in una circolare
inviata il mese scorso dal Viminale a tutte le prefetture.
I
nostri consolati sono stati, quindi, invitati ad accettare le richieste di
validazione solo se a chiedere il ricongiungimento è un cittadino
extracomunitario
La
validazione rimane comunque indispensabile per i parenti di cittadini
extracomunitari che chiedono un visto d'ingresso per "ricongiungimento
familiare" o "familiare al seguito"
GIURISPRUDENZA
TAR
PIEMONTE, SEZ. II – sentenza 16 gennaio 2007 n. 16
Provvedimento
di espulsione – ordinanza di estinzione del reato – rilevanza
Nel
formulare il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno ed il conseguente
provvedimento di espulsione si deve tenere conto della valutazione della
pericolosità sociale e dell’inserimento lavorativo dello straniero, sicchè
l’ordinanza con cui il Tribunale dichiara estinto il reato, antecedente al
provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno da parte del
Questore, è rilevante ai fini della valutazione complessiva per il rinnovo
del permesso di soggiorno
TAR
PIEMONTE, SEZ. II - sentenza
16 gennaio 2007 n. 14
Prostituzione
– libertà di determinazione della donna – nozione di sicurezza pubblica
La
prostituzione non può essere qualificata come attività pericolosa per la
sicurezza pubblica o per la pubblica moralità se non venga esercitata con
particolari modalità come adescamento, ostentazione o scandalosa molestia ai
passanti. La legge n. 75 del 1958 tutela la libertà di determinazione della
donna nel compimento di atti sessuali garantita attraverso il perseguimento
dei terzi che da tale attività intendono ricavare un vantaggio economico,
atteso che non costituisce reato il compimento di atti sessuali al di fuori di
ogni attività di sfruttamento o di agevolazione, anche se posta in essere con
fini di lucro personale. Di conseguenza, il provvedimento di espulsione
adottato motivando che tale attività costituisce pericolo per la sicurezza
pubblica è illegittimo e va annullato
Faq
A
cura di
Dott.ssa
Mascia Salvatore
Dott.ssa
Olivadese Teresa
Dott.
Andrea De Rossi
Dott.ssa
Rosanna Caggiano