STATUTO CATALOGO LIBRI

SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO

SEZIONE PUBBLICA LETTURA PASCAROLA CATALOGO LIBRI

ORARI E RECAPITI TELEFONICI
 
REGOLAMENTO RIVISTE e GAZZETTA UFFICIALE CARTA DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA

La Biblioteca Comunale di Caivano è ubicata al pian terreno del Castello Medioevale sito in Piazza Battisti.

In questa sede, l’Amministrazione Comunale intende realizzare servizi di promozione della cultura come raccomandato dal manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche del 1994, convegni, conferenze stampa, etc.

Dalla sua apertura ad oggi il patrimonio librario è stato notevolmente incrementato fino a raggiungere 7.000 libri ca.

Dal 2003, la Biblioteca Comunale aderisce al Sistema Bibliotecario Provinciale di Napoli, nato per dare un concreto contributo alla creazione di una rete informativa provinciale e regionale. In particolare, il Sistema intende promuovere lo sviluppo delle biblioteche sul territorio quali strutture capaci di assolvere funzioni di intermediazione nel campo dell’informazione e comunicazione.

STATUTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

ARTICOLO 1

E' istituita la BIBLIOTECA PUBBLICA COMUNALE di CAIVANO.

ARTICOLO 2

La Biblioteca Pubblica Comunale ha lo scopo di offrire a tutti i membri della comunità, nel pieno rispetto di tutte le opinioni, la possibilità di informare, accrescere ed aggiornare la preparazione culturale e professionale, sviluppare la personalità, utilizzare il tempo libero.

ARTICOLO 3

Per il raggiungimento dei propri  fini, la Biblioteca Pubblica, integrando e continuando nel tempo i fini educativi della scuola, mette a disposizione di tutti, attraverso la lettura in sede ed il prestito a domicilio, un'organica raccolta di libri e d'altri materiali d'informazione (periodici, giornali, riviste, films ecc.), assicura un qualificato servizio di consulenza ai lettori, promuove manifestazioni ed ogni altra iniziativa intesa a mantenete il proprio compito d'animazione culturale della comunità.

ARTICOLO 4

La Biblioteca è amministrata dal Comune. Il Comune assicura alla Biblioteca Pubblica sede e attrezzature idonee, personale qualificato ed un finanziamento annuo, previsto espressamente nelle spese ordinarie di servizio del bilancio comunale, adeguato ai fini istituzionali della Biblioteca Pubblica.

ARTICOLO 5

Sono organi della Biblioteca: 

  • Il Consiglio della BIBLIOTECA 

  • Il Bibliotecario.

ARTICOLO 6

Il Consiglio della Biblioteca è composto da:

a)   un rappresentante d'ogni gruppo politico presente in Consiglio Comunale;

b)   un rappresentante d'ogni Circolo Didattico e d'Istituto dagli stessi designati;

c)  un rappresentante del competente ufficio regionale per le Biblioteche;

d)   Sindaco ed Assessore al ramo, che fanno  parte di diritto al consiglio, con diritto di voto;

e)   Il Bibliotecario con funzione di segretario ed ha voto consultivo.

ARTICOLO 7

Il Consiglio di Biblioteca elegge nel suo seno il Presidente ed il Segretario. Il consiglio di Biblioteca dura in carica TRE anni e si riunisce in via ordinaria ogni mese su invito del Presidente.

 ARTICOLO 8

Sono compiti del consiglio di Biblioteca:

a) elaborare il programma annuale dell'attività della Biblioteca e collaborare con il bibliotecario nell'esecuzione di esse;

b) fissare i criteri per l'acquisto dei libri;

c) determinare la richiesta di spesa da inserire nel bilancio comunale;

d) proporre modifiche al presente Statuto e al Regolamento.

ARTICOLO 9

La Biblioteca è diretta da un Bibliotecario assunto per concorso.

ARTICOLO 10

 E' compito del Bibliotecario:

a)    curare l'attuazione del programma delle attività culturali e provvedere alla scelta e all'acquisto dei libri in base ai criteri di cui all'art. 8

b)    provvedere all'organizzazione generale della Biblioteca e della sua ordinata utilizzazione da parte dei pubblico;

c)     rispondere della consistenza e della conservazione di tutto il materiale di proprietà della biblioteca;

d)    preparare la richiesta di spesa da inserire nel bilancio comunale ed elaborare la relazione annuale tecnico-statistica

ARTICOLO 11

La Biblioteca Pubblica comunale partecipa al sistema bibliotecario territoriale assumendone gli oneri e i vantaggi

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REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI CAlVANO

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. . 43 del 24/02/1984

TITOLO 1

 ORDINAMENTO INTERNO

ARTICOLO 1

Il materiale librario e documentario, gli oggetti di interesse artistico, storico, scientifico, i mobili e le attrezzature esistenti nella Biblioteca sono affidati per la custodia e la conservazione al Direttore.

ARTICOLO 2

E' obbligo di ogni dipendente dare subito notizia al Direttore della Biblioteca di qualunque sottrazione, dispersione, disordini o danno arrecato alle suppellettili o al materiale della Biblioteca di cui abbia direttamente o indirettamente notizia.

ARTICOLO 3

Qualsiasi unità di materiale librario o documentario che entra in biblioteca deve essere iscritto nel Registro Cronologico di entrata.

Nel registro di entrata devono tenersi distinte le registrazioni delle opere acquistate dalla Biblioteca dalle registrazioni delle opere ad essa pervenute in dono, per lasciti per cambio o per diritto di stampa.

Per quanto riguarda il materiale librario ogni opera avrà il proprio numero di ingresso.

Per le opere in più volumi un distinto numero di ingresso sarà attribuito ad ogni volume.

Per i periodici e per le opere che si pubblicano a dispensa il numero di ognuno verrà assegnato al primo fascicolo di ogni annata.

ARTICOLO 4

 Ogni Biblioteca deve possedere e tenere al corrente:

  a) un inventario topografico generale dei materiale librario e documentario;

b) un inventario topografico dei mobili;

e) un catalogo generale alfabetico per autori e per titoli del materiale librario;

d) un catalogo generale alfabetico per soggetti dei materiale librario;

e) un catalogo generale per i periodici;

f) un catalogo per le carte geografiche, le incisioni, gli spartiti ed i pezzi di musica;

g) il registro dei lettori;

h) il registro dei prestiti;

i) il registro dei desiderata.

ARTICOLO 5

Il materiale librario e documentario dopo essere stato annotato nel registro cronologico di entrata e nel rispettivo inventario topografico, viene descritto, se e come stabilito, nei diversi cataloghi previsti dal presente Regolamento.  
Alla descrizione di ciascun oggetto nei cataloghi si accompagnano l'indicazione del numero di iscrizione nel registro cronologico di entrata e quello delle collocazioni nell'inventario topografico.  

Tali indicazioni si iscrivono anche sull'oggetto nel modo seguente:

a)   per il materiale librario il numero di entrata si esprime a mezzo numeratore meccanico alla fine del testo di ogni manoscritto o stampato.

La collocazione si segna, per i manoscritti a penna nel verso del piatto anteriore alla legatura mentre per gli stampati nel verso del frontespizio.

La collocazione stessa è riportata, tanto per i manoscritti quanto per gli stampati sul cartellino recante il nome della Biblioteca il quale verrà incollato sull'esterno o all'interno della legatura o copertina del volume od opuscolo oppure sul recto del foglio isolato.

b)   Per i materiali non librari le indicazioni suddette si iscrivono sul cartellino che viene unito all'oggetto in modo da non ridurne la leggibilità ed offenderne l'estetica.

ARTICOLO 6

Ciascuno degli oggetti di cui all'articolo precedente deve recare un bollo col nome della Biblioteca:

a)   nel verso del frontespizio e su una o più pagine convenute del volume o dell'opuscolo. In mancanza del frontespizio il bollo va apposto sulla prima pagina.

b)   Nel verso di ciascuna tavola fuori testo di stampato o pagina miniata di stampato o manoscritto;  

c)   Nel recto del foglio isolato;  

d)   Nel cartellino unito all'oggetto facente parte del materiale non librario.

ARTICOLO 7

Oltre agli inventari e ai cataloghi indicati nei precedenti articoli ogni Biblioteca deve possedere:

a)  uno schedario delle pubblicazioni periodiche;

b)  un registro cronologico delle opere smarrite o sottratte

c)  uno schedario delle opere incomplete e difettose;

d)  un registro dei volumi comuni a stampa dati a rilegare o a restaurare;

a)   un bollettario a madre e figlia delle spese medesime. Tutte le ordinazioni devono portare la firma del Direttore della Biblioteca.

Nel registro di cui alla lettera d), dopo il riscontro di consegna apponendo la propria firma, nota il giorno in cui ha ricevuto i libri e quello in cui si impegna a restituirli.

All'atto della restituzione, l'impiegato, verificato il lavoro ed accertata, col confronto della tariffa concordata col Direttore della Biblioteca, la congruità del prezzo dichiara, apponendo la propria firma nel registro stesso, di aver ricevuto i libri.

ARTICOLO 8

Per l'amministrazione e la contabilità ogni Biblioteca deve possedere:

a)  un giornale della spesa;

b)  un libro mastro dei creditori corredato di una  rubrica alfabetica dei creditori stessi, nel quale si registrano volta per volta le fatture dei conti rispettivi;

c)  un registro protocollo per la corrispondenza in arrivo ed in partenza;

d)  un bollettario a madre e figlia delle ordinazioni eseguite per la fornitura di oggetti e merci varie di modesto valore;

e) un registro del materiale di consumo.

ARTICOLO 9

Di regola ogni anno nelle Biblioteche minori tutti i libri vengono rimossi dagli scaffali e spolverati.
Tale operazione va effettuata con maggior frequenza quando le condizioni dei servizi lo consentono, in particolare nelle Biblioteche dove, per l'ubicazione e per la natura del patrimonio, librario o per altri motivi sono maggiori l'accumulo di polvere o il pericolo di insetti.  

Durante le operazioni di spolveratura si tiene particolarmente nota dei libri e degli scaffali infettati da tarli muffe e da parassiti.

ARTICOLO 10

Per ogni libro tolto dagli scaffali, perché dato in lettura o in prestito o temporaneamente dislocato per più di un giorno, deve essere immediatamente tolto l'apposito tagliando della scheda di richiesta ed inserito in una busta di cartone con le segnature e le indicazioni relative.
Una tavoletta recante la segnatura ed il titolo del libro va collocata al posto di ogni libro dato a legare o che risulti smarrito o perduto.  
La mancanza delle schede o delle tavolette è considerata grave negligenza.

ARTICOLO 11

I libri dati in lettura devono essere messi a posto giorno per giorno, salvo il caso che il lettore, nel restituirli, abbia espressamente dichiarato all'impiegato che li riceve di volersene servire il giorno successivo.  
Per la ricollocazione dei libri dati in lettura o che ritornano dal prestito e/o dal legatore è destinata la mezz'ora che precede l'apertura e quella susseguente l'ora di chiusura della Biblioteca al pubblico.

ARTICOLO 12

Il Direttore della Biblioteca entro il 31 gennaio deve inviare all'Ente proprietario, in duplice copia, la relazione sull'attività svolta nell'anno finanziario compiuto.  
La relazione deve riguardare:

a)  lavori edilizi e di arredamento da svolgere, acquisto di mobili di qualsiasi specie, impianti ed attrezzature varie;

b)  incremento del patrimonio librario;

c)     lavori di arredamento e di catalogazione;

d)    restauri e rilegature;

e)    opere di disinfestazione e di profilassi libraria

f)      servizio pubblico;

g)    mostre bibliografiche ed eventuali pubblicazioni compiute a cura della Biblioteca.

TITOLO II

 SERVIZIO PUBBLICO

ARTICOLO 13

L'orario di apertura e di chiusura della Biblioteca Pubblica è quello vigente per i pubblici uffici salvo quanto disposto dal Consiglio di Biblioteca.  
La Biblioteca è inoltre chiusa al pubblico durante una settimana della primavera e durante due settimane dell'estate, rispettivamente per i lavori di spolveratura e per quelli di disinfestazione e revisione.  

Durante la chiusura dovranno funzionare almeno per un'ora al giorno i servizi di informazione e di prestito.

ARTICOLO 14

Gli impiegati di turno, prima di procedere alla chiusura della Biblioteca, rivisitano tutti i locali e gli impianti assicurandosi che non esista condizione alcuna di pericolo.  
La Biblioteca pubblica dispone di diverse sale comuni di lettura dove è possibile leggere e/o consultare libri di cultura generale, di narrativa e di attualità.

ARTICOLO 15

Il Direttore della Biblioteca cura, ove è possibile, l'esistenza di speciali sezioni per i ragazzi con apposito personale, in apposite sale alle quali sia consentito l'accesso nelle ore libere della scuola.

ARTICOLO 16

Le sale di lettura e di consultazione sono affidate, ove possibile, ad impiegati della carriera direttiva o di concetto per l'assistenza ai lettori e ad impiegati della carriera ausiliaria per la vigilanza.
Per favorire l'accesso al maggior numero di frequentatori la Biblioteca potrà rimanere aperta, oltre che nelle ore di pomeriggio, anche in qualche ora della sera, ove lo consentano le condizioni di servizio e la disponibilità del personale, al quale, in tal caso, deve essere assicurato un compenso straordinario.

ARTICOLO 17

Prima di entrare in Biblioteca il lettore ha l'obbligo di depositare, presso l'impiegato di vigilanza all'ingresso, borse, cartelle ed altri oggetti non consentiti dai regolamenti.  
E' a tutti rigorosamente vietato:

  •   fumare in qualsiasi ambiente della biblioteca;

  •  entrare o trattenersi nelle sale di lettura per semplice passatempo o per fini esterni allo studio;  

  • servirsi insieme ad uno o più lettori contemporaneamente, delle medesime opere, far segni o scrivere sui libri della biblioteca, sia pure per correggere evidenti errori dell'autore o dei tipografo.

ARTICOLO 18

Per entrare in Biblioteca occorre munirsi, presso l'impiegato di vigilanza all'ingresso, di apposita carta di entrata da restituire all'uscita.

ARTICOLO 19

Le ricerche nei cataloghi vengono eseguite dai lettori che possono chiedere l'assistenza dei personale della Biblioteca.

ARTICOLO 20

La domanda delle opere desiderate in lettura va sempre fatta per iscritto su una scheda fornita dalla Biblioteca.  
Nella scheda si devono indicare chiaramente l'autore, il titolo, l'edizione, ed il volume dell'opera richiesta, nonché nome, cognome, professione ed indirizzo di chi fa la richiesta ed il numero dello scontrino ricevuto all'ingresso.  

Chi desse false generalità è escluso temporaneamente dalla Biblioteca, in caso di recidività l'esclusione può essere permanente.

ARTICOLO 21

Nella Biblioteca debbono tenersi a disposizione dei lettori:

1. il registro delle proposte di acquisto o dei "desiderata" dei lettori;

2. il catalogo delle opere di nuova accessione.

ARTICOLO 22

Le opere di pregio sono date in lettura dopo aver preventivamente accertato l'identità e la serietà degli intenti dei richiedenti.  
I manoscritti e le opere di pregio vengono letti e studiati nelle ore e con le modalità stabilite dal Direttore in sale riservate, quando queste non esistono, in sale di consultazione a tal fine anche solo parzialmente destinate.

ARTICOLO 23

Nelle sale di lettura non possono essere concesse in lettura più di due opere o di quattro volumi alla volta, in quelle riservate ai ragazzi non più di un'opera o di due volumi per volta.  
E' facoltà del direttore consentire l'uso contemporaneo di un maggior numero di opere o di volumi.

ARTICOLO 24

Nessun lettore può uscire dalla Biblioteca senza aver prima restituito le opere ricevute.  
Chi ha ricevuto un'opera in lettura può tuttavia ottenere, all'atto della restituzione, che essa venga tenuta a sua disposizione per il giorno o i giorni successivi

ARTICOLO 25

Chi trasgredisce la disciplina di una Biblioteca o ne turbi comunque la quiete può essere escluso temporaneamente o definitivamente dalla frequenza della medesima.
Salva ogni responsabilità civile o penale, chi si rende colpevole di sottrazioni o, intenzionalmente, di guasti nei riguardi della biblioteca o commetta altri gravi mancanze nei locali della stessa viene, con provvedimento del Consiglio di Biblioteca, escluso temporaneamente o definitivamente dall'accesso della biblioteca medesima.

 ARTICOLO 26

Allo scopo di agevolare il pubblico nell'uso della Biblioteca, il Direttore metterà a disposizione dell'utenza un impiegato di concetto che informerà della consistenza delle raccolte in essa inserite, dei suoi servizi e delle norme che li regolano.

ARTICOLO 27

Le informazioni bibliografiche possono essere richieste verbalmente agli impiegati addetti all'assistenza nelle pubbliche sale o mediante lettera indirizzata al Direttore.  
Ove non ostino particolari difficoltà è istituito in ogni Biblioteca un apposito ufficio di Informazioni Bibliografiche.

ARTICOLO 28

E' data facoltà al Direttore autorizzare gli interessati la riproduzione, per ragioni di studio, con procedimenti tecnici del materiale librario o documentario conservato nella Biblioteca, con l'osservanza delle necessarie cautele.

ARTICOLO 29

Il prestito è concesso a tutti i cittadini residenti nell'ambito dei territorio comunale.  
Chi chieda libri in prestito deve esibire, all'impiegato addetto, carta d'identità o altro documento equipollente ai sensi delle vigenti disposizioni di Pubblica Sicurezza.

ARTICOLO 30

La richiesta di un prestito di un'opera viene presentata mediante la compilazione dell'apposita scheda.
Salvo casi eccezionali, rimessi a giudizio del Direttore, ad una stessa persona non si possono prestare più di due opere né più di due volumi per volta.

ARTICOLO 31

Il prestito ha la durata di trenta giorni e può essere di mese in mese rinnovato, a seguito di tempestiva istanza, fino a che l'opera prestata non sia stata richiesta da altri cittadini.  
Il Direttore ha però in qualsiasi momento la facoltà di esigere la restituzione immediata di qualche opera data in prestito.

ARTICOLO 32

Chi ha libri in prestito è tenuto a dare alla Biblioteca immediata notizia degli eventuali cambiamenti di abitazione.  
E' vietato al lettore prestare ad altri le opere ricevute in prestito. Chi trasgredisce tali norme viene escluso dal prestito.

ARTICOLO 33

Il lettore che riceve in prestito un'opera deve controllarne l'integrità e lo stato di conservazione e far presente immediatamente al personale addetto, a proprio discarico, la mancanza ed i guasti in essa eventualmente riscontrati.  
AI lettore che, avendo ricevuto un'opera in prestito, la restituisce in ogni modo da lui danneggiata, viene rivolto l'invito a provvedere alla sostituzione dell'opera con un altro esemplare della stessa edizione, se questo non si trova in commercio al versamento alla Tesoreria Comunale di una somma pari al doppio del valore dell'opera stessa.  
Trascorsi inutilmente trenta giorni dall'invito suddetto, il lettore viene escluso, con provvedimenti del Consiglio di Biblioteca, a tempo indeterminato dall'uso della Biblioteca e citato dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 34

Al lettore che avendo un'opera in prestito non la restituisca puntualmente viene sospeso il prestito di altri libri e rivolto, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno l'invito a restituire l'opera, ovvero in caso di smarrimento a provvedere nei modi indicati nell'articolo 33.  
Trascorsi inutilmente trenta giorni da tale invito si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

ARTICOLO 35

Limitatamente ai casi previsti dall'articolo 33 e 34 del presente Regolamento, il Consiglio di Biblioteca può riammettere al prestito ed all'uso della Biblioteca chi ne sia stato escluso.  
E' in ogni caso necessario che gli esclusi abbiano pienamente adempiuto agli obblighi indicati negli articoli precedenti.

ARTICOLO 36

E' esclusivo dal prestito:

a)    il materiale manoscritto o a stampa di particolare pregio storico ed artistico;

b)    materiale del quale il donatore o il testatore ne abbiano vietato il prestito;

c)     il materiale per il quale particolari ragioni ne sconsigliano l'allontanamento dalla sede.

ARTICOLO 37

Sono di regola esclusi dal prestito:

  •  le enciclopedie, i dizionari, i repertori bibliografici ed in genere le opere di consultazione o di frequente uso nelle sale di lettura;

  •  fascicoli di volumi in corso delle pubblicazioni periodiche;

  • miscellanee rilegate in volume

ARTICOLO 38

I manoscritti, i disegni le stampe, le musiche antiche, i libri rari e di pregio e i microfilms possono essere dati in prestito soltanto a Biblioteche Pubbliche Statali, alle Biblioteche annesse a monumenti nazionali, alle gallerie, ai musei, agli Archivi di Stato, a condizione che le opere richieste servano alla necessità di studio.

ARTICOLO 39

Ciascuna Biblioteca pubblica potrà concedere in prestito, ad un tempo determinato, almeno quattro opere di pregio a ciascuna delle Biblioteche Pubbliche Statali e non Statali ammesse al prestito

ARTICOLO 40

Il Consiglio di Biblioteca potrà sospendere dal prestito dei manoscritti e/o di opere di particolare pregio indicate nell'articolo 38 le Biblioteche Statali od altri Istituti o uffici per ripetuto e gravi inosservanze delle norme che regolano il servizio di prestito.

ARTICOLO 41

La Biblioteca dovrà tenere:

a) per il prestito locale:

  •  un registro cronologico delle opere date in prestito;

  •   uno schedario delle persone che fruiscono del prestito con i necessari riferimenti al registro cronologico.

 

b)    per il prestito esterno:

  • due registri cronologici delle operazioni di prestito di opere; l'uno per le opere concesse ad altri istituti e/o a persone, l'altro per le opere ricevute da altre Biblioteche;

  •  due registri cronologici delle operazioni di prestito di opere di pregio; l'uno per le opere concesse ad altri istituti e/o a persone, l'altro per le opere ricevute da altre Biblioteche.

c) un registro per le riassicurazioni delle opere di pregio.

ARTICOLO 42

I libri che vengono inviati in prestito esterno devono essere spediti per posta, a mezzo assicurata, e con le maggiori cautele affinché non soffrano danno.  
Per il materiale librario di pregio è prescritto l'obbligo delle assicurazioni presso l'ufficio postale e delle riassicurazioni presso una società assicurativa, per il valore determinato caso per caso dal Direttore della Biblioteca, alla quale appartiene l'opera spedita.

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