| STATUTO | CATALOGO LIBRI | ORARI E RECAPITI TELEFONICI |
| REGOLAMENTO | RIVISTE e GAZZETTA UFFICIALE | CARTA DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA |
La Biblioteca Comunale di Caivano è ubicata al pian terreno del Castello Medioevale sito in Piazza Battisti.
In questa sede, l’Amministrazione Comunale intende realizzare servizi di promozione della cultura come raccomandato dal manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche del 1994, convegni, conferenze stampa, etc.
Dalla sua apertura ad oggi il patrimonio librario è stato notevolmente incrementato fino a raggiungere 7.000 libri ca.
Dal 2003, la Biblioteca Comunale aderisce al Sistema Bibliotecario
Provinciale di Napoli, nato per dare un concreto contributo alla creazione
di una rete informativa provinciale e regionale. In particolare, il Sistema
intende promuovere lo sviluppo delle biblioteche sul territorio quali strutture
capaci di assolvere funzioni di intermediazione nel campo dell’informazione e
comunicazione.
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STATUTO
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE |
ARTICOLO
1 E'
istituita la BIBLIOTECA PUBBLICA COMUNALE di CAIVANO. |
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ARTICOLO
2 La
Biblioteca Pubblica Comunale ha lo scopo di offrire a tutti i membri
della comunità, nel pieno rispetto di tutte le opinioni, la possibilità
di informare, accrescere ed aggiornare la preparazione culturale e
professionale, sviluppare la personalità, utilizzare il tempo libero. |
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ARTICOLO
3 Per
il raggiungimento dei propri fini,
la Biblioteca Pubblica, integrando e continuando nel tempo i fini
educativi della scuola, mette a disposizione di tutti, attraverso la
lettura in sede ed il prestito a domicilio, un'organica raccolta di
libri e d'altri materiali d'informazione (periodici, giornali, riviste,
films ecc.), assicura un qualificato servizio di consulenza ai lettori,
promuove manifestazioni ed ogni altra iniziativa intesa a mantenete il
proprio compito d'animazione culturale della comunità. |
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ARTICOLO
4 La
Biblioteca è
amministrata
dal Comune. Il Comune assicura alla Biblioteca Pubblica sede e
attrezzature idonee, personale qualificato ed un finanziamento annuo,
previsto espressamente nelle spese ordinarie di servizio del bilancio
comunale, adeguato ai fini istituzionali della Biblioteca Pubblica. |
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ARTICOLO
5 Sono
organi della Biblioteca:
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ARTICOLO
6 Il
Consiglio della Biblioteca è
composto
da: a)
un rappresentante d'ogni gruppo politico presente in Consiglio
Comunale; b)
un rappresentante d'ogni Circolo Didattico e d'Istituto dagli
stessi designati; c)
un rappresentante del competente ufficio regionale per le
Biblioteche; d)
Sindaco ed Assessore al ramo, che fanno parte di diritto al
consiglio, con diritto di voto; e) Il Bibliotecario con funzione di segretario ed ha voto consultivo. |
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ARTICOLO
7 Il
Consiglio di Biblioteca elegge nel suo seno il Presidente ed il
Segretario. Il consiglio di Biblioteca dura in carica TRE anni e si
riunisce in via ordinaria ogni mese su invito del Presidente. |
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ARTICOLO
8 Sono
compiti del consiglio di Biblioteca: a)
elaborare il programma annuale dell'attività della Biblioteca e
collaborare con il bibliotecario nell'esecuzione di esse; b)
fissare i criteri per l'acquisto dei libri; c)
determinare la richiesta di spesa da inserire nel bilancio comunale; d)
proporre modifiche al presente Statuto e al Regolamento. |
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ARTICOLO
9 La
Biblioteca è
diretta
da un Bibliotecario assunto per concorso. |
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ARTICOLO
10 E'
compito del Bibliotecario: a)
curare l'attuazione del programma delle attività culturali e
provvedere alla scelta e all'acquisto dei libri in base ai criteri di
cui all'art. 8 b)
provvedere all'organizzazione generale della Biblioteca e della
sua ordinata utilizzazione da parte dei pubblico; c)
rispondere della consistenza e della conservazione di tutto il
materiale di proprietà della biblioteca; d) preparare la richiesta di spesa da inserire nel bilancio comunale ed elaborare la relazione annuale tecnico-statistica |
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ARTICOLO
11 La
Biblioteca Pubblica comunale partecipa al sistema bibliotecario
territoriale assumendone gli oneri e i vantaggi |
| REGOLAMENTO
DELLA BIBLIOTECA |
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APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. . 43 del 24/02/1984 |
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TITOLO
1 ORDINAMENTO
INTERNO |
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ARTICOLO
1 Il
materiale librario e documentario, gli oggetti di interesse artistico,
storico, scientifico, i mobili e le attrezzature esistenti nella
Biblioteca sono affidati per la custodia e la conservazione al Direttore. |
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ARTICOLO
2 E'
obbligo di ogni dipendente dare subito notizia al Direttore della
Biblioteca di qualunque sottrazione, dispersione, disordini o danno
arrecato alle suppellettili o al materiale della Biblioteca di cui abbia
direttamente o indirettamente notizia. |
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ARTICOLO
3 Qualsiasi
unità di materiale librario o documentario che entra in biblioteca deve
essere iscritto nel Registro Cronologico di entrata. Nel
registro di entrata devono tenersi distinte le registrazioni delle opere
acquistate dalla Biblioteca dalle registrazioni delle opere ad essa
pervenute in dono, per lasciti per cambio o per diritto di stampa. Per
quanto riguarda il materiale librario ogni opera avrà il proprio numero
di ingresso. Per
le opere in più volumi un distinto numero di ingresso sarà attribuito ad
ogni volume. Per
i periodici e per le opere che si pubblicano a dispensa il numero di
ognuno verrà assegnato al primo fascicolo di ogni annata. |
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ARTICOLO
4 Ogni
Biblioteca deve possedere e tenere al corrente: b)
un inventario topografico dei mobili; e)
un catalogo generale alfabetico per autori e per titoli del materiale
librario; d)
un catalogo generale alfabetico per soggetti dei materiale librario; e)
un catalogo generale per i periodici; f)
un catalogo per le carte geografiche, le incisioni, gli spartiti ed i
pezzi di musica; g)
il registro dei lettori; h)
il registro dei prestiti; i)
il registro dei desiderata. |
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ARTICOLO
5 Il
materiale librario
e documentario dopo essere stato annotato nel registro cronologico
di entrata e nel rispettivo inventario topografico, viene descritto, se
e come stabilito, nei diversi cataloghi previsti dal presente
Regolamento. a) per il materiale librario il numero di entrata si esprime a mezzo
numeratore meccanico alla fine del testo di ogni manoscritto o stampato. La collocazione si segna, per i manoscritti a penna nel verso del
piatto anteriore alla legatura mentre per gli stampati nel verso del
frontespizio. La collocazione stessa è riportata, tanto per i manoscritti quanto
per gli stampati sul cartellino recante il nome della Biblioteca il
quale verrà incollato sull'esterno o all'interno della legatura o
copertina del volume od opuscolo oppure sul recto del foglio isolato. b)
Per i materiali non librari le indicazioni suddette si iscrivono
sul cartellino che |
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ARTICOLO 6 Ciascuno degli oggetti di cui
all'articolo precedente deve recare un bollo col nome della Biblioteca: a) nel
verso del frontespizio e su una o più pagine convenute del volume o b) Nel verso di ciascuna tavola fuori testo di stampato o pagina
miniata di c) Nel recto del foglio
isolato; d) Nel cartellino unito all'oggetto facente parte del materiale non
librario. |
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ARTICOLO 7 a) uno
schedario delle pubblicazioni periodiche;
b) un
registro cronologico delle opere smarrite o sottratte c) uno
schedario delle opere incomplete e difettose; d) un
registro dei volumi comuni a stampa dati a rilegare o a restaurare; a)
un
bollettario a madre e figlia delle spese medesime. Tutte le ordinazioni
devono portare la firma del Direttore
della Biblioteca. Nel registro di cui alla lettera d),
dopo il riscontro di consegna apponendo la propria firma, nota il giorno
in cui ha ricevuto i libri e quello in cui si impegna a restituirli. All'atto della restituzione, l'impiegato,
verificato il lavoro ed accertata, col confronto della tariffa
concordata col Direttore della Biblioteca, la congruità del prezzo
dichiara, apponendo la propria firma nel registro stesso, di aver
ricevuto i libri. |
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ARTICOLO 8 Per l'amministrazione e la contabilità ogni Biblioteca deve
possedere: a)
un
giornale della spesa; b) un
libro mastro dei creditori corredato di una rubrica alfabetica dei
creditori c)
un registro protocollo per la corrispondenza in arrivo ed in
partenza; d) un bollettario a madre e figlia delle ordinazioni eseguite per la
fornitura di oggetti e) un registro del materiale di
consumo. |
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ARTICOLO
9 Di regola ogni anno nelle Biblioteche
minori tutti i libri vengono rimossi dagli scaffali e spolverati. |
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ARTICOLO
10 Per ogni libro tolto dagli scaffali,
perché dato in lettura o in prestito o temporaneamente dislocato per
più di un giorno, deve essere immediatamente tolto l'apposito tagliando della
scheda di richiesta ed inserito in una busta di cartone con le segnature
e le indicazioni relative.
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ARTICOLO
11 I libri dati in lettura devono essere
messi a posto giorno per giorno, salvo il caso che il lettore, nel
restituirli, abbia espressamente dichiarato all'impiegato che li riceve
di volersene servire il giorno successivo. |
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ARTICOLO
12 Il Direttore della Biblioteca entro il
31 gennaio deve inviare all'Ente proprietario, in duplice copia, la
relazione sull'attività svolta nell'anno finanziario compiuto. a) lavori edilizi e di
arredamento da svolgere, acquisto di mobili di qualsiasi specie,
impianti ed attrezzature varie; b)
incremento del patrimonio librario; c)
lavori di arredamento e di catalogazione; d)
restauri e rilegature; e)
opere di disinfestazione e di profilassi libraria f)
servizio pubblico; g)
mostre bibliografiche ed eventuali pubblicazioni compiute a cura
della |
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TITOLO
II SERVIZIO
PUBBLICO |
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ARTICOLO
13 L'orario di apertura e di chiusura della
Biblioteca Pubblica è quello vigente per i pubblici uffici
salvo quanto disposto dal
Consiglio di Biblioteca. |
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ARTICOLO
14 Gli impiegati di turno, prima di
procedere alla chiusura della Biblioteca, rivisitano tutti i locali e
gli impianti assicurandosi che non esista condizione alcuna di pericolo. |
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ARTICOLO
15 Il
Direttore della Biblioteca cura, ove è possibile, l'esistenza di
speciali sezioni per i ragazzi con apposito personale, in apposite sale
alle quali sia consentito l'accesso nelle ore libere della scuola. |
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ARTICOLO
16 Le sale di lettura e di consultazione
sono affidate, ove possibile, ad impiegati della carriera direttiva o di
concetto per l'assistenza ai lettori e ad impiegati della carriera
ausiliaria per la vigilanza. |
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ARTICOLO
17 Prima di entrare in Biblioteca il
lettore ha l'obbligo di depositare, presso l'impiegato di vigilanza
all'ingresso, borse, cartelle ed altri oggetti non consentiti dai
regolamenti.
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ARTICOLO
18 Per entrare in Biblioteca occorre
munirsi, presso l'impiegato di vigilanza all'ingresso, di apposita carta
di entrata da restituire all'uscita. |
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ARTICOLO
19 Le ricerche nei cataloghi vengono
eseguite dai lettori che possono chiedere l'assistenza dei personale
della Biblioteca. |
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ARTICOLO
20 La domanda delle opere desiderate in
lettura va sempre fatta per iscritto su una scheda fornita dalla
Biblioteca. |
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ARTICOLO
21 Nella
Biblioteca debbono tenersi a disposizione dei lettori: 1. il registro delle proposte di acquisto o dei
"desiderata" dei lettori; 2. il catalogo delle opere di nuova
accessione. |
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ARTICOLO
22 Le opere di pregio sono date in lettura
dopo aver preventivamente accertato l'identità e la serietà degli
intenti dei richiedenti. |
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ARTICOLO
23 Nelle sale di lettura non possono essere
concesse in lettura più di due opere o di quattro volumi alla volta, in
quelle riservate ai ragazzi non più di un'opera o di due volumi per
volta. |
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ARTICOLO
24 Nessun
lettore può uscire dalla Biblioteca senza aver prima restituito le
opere ricevute. |
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ARTICOLO
25 Chi trasgredisce la disciplina di una
Biblioteca o ne turbi comunque la quiete può essere escluso
temporaneamente o definitivamente dalla frequenza della medesima.
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ARTICOLO
26 Allo scopo di agevolare il pubblico
nell'uso della Biblioteca, il Direttore metterà a disposizione
dell'utenza un impiegato di concetto che informerà della consistenza
delle raccolte in essa inserite, dei suoi servizi e delle norme che li
regolano. |
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ARTICOLO 27 Le informazioni bibliografiche possono
essere richieste verbalmente agli impiegati addetti all'assistenza nelle
pubbliche sale o mediante lettera indirizzata al Direttore. |
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ARTICOLO
28 E' data facoltà al Direttore
autorizzare gli interessati la riproduzione, per ragioni di studio, con
procedimenti tecnici del materiale librario o documentario conservato
nella Biblioteca, con l'osservanza delle necessarie cautele. |
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ARTICOLO
29 Il prestito è concesso a tutti i
cittadini residenti nell'ambito dei territorio comunale. |
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ARTICOLO
30 La richiesta di un prestito di un'opera
viene presentata mediante la compilazione dell'apposita scheda.
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ARTICOLO
31 Il
prestito ha la durata di trenta giorni e può essere di mese in mese
rinnovato, a seguito di tempestiva istanza, fino a che l'opera prestata
non sia stata richiesta da altri cittadini. |
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ARTICOLO
32 Chi ha libri in prestito
è tenuto a dare alla Biblioteca immediata notizia degli eventuali cambiamenti
di abitazione. |
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ARTICOLO
33 Il lettore che riceve in prestito
un'opera deve controllarne l'integrità e lo stato di conservazione e
far presente immediatamente al personale addetto, a proprio discarico,
la mancanza ed i guasti in essa
eventualmente riscontrati. |
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ARTICOLO
34 Al lettore che avendo un'opera in
prestito non la restituisca puntualmente viene sospeso il prestito di
altri libri e rivolto, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
l'invito a restituire l'opera, ovvero in caso di smarrimento a
provvedere nei modi indicati nell'articolo 33. |
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ARTICOLO
35 Limitatamente ai casi previsti
dall'articolo 33 e 34 del presente Regolamento, il Consiglio di
Biblioteca può riammettere al prestito ed all'uso della Biblioteca chi
ne sia stato escluso. |
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ARTICOLO
36 E'
esclusivo dal prestito: a)
il materiale manoscritto o a stampa di particolare pregio storico
ed artistico; b)
materiale del quale il donatore o il testatore ne abbiano vietato
il prestito; c)
il materiale per il quale particolari ragioni ne
sconsigliano l'allontanamento dalla sede. |
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ARTICOLO
37 Sono di regola esclusi dal
prestito:
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ARTICOLO
38 I
manoscritti, i disegni le stampe, le
musiche antiche, i libri rari e di pregio e i microfilms possono essere
dati in prestito soltanto a Biblioteche Pubbliche Statali, alle
Biblioteche annesse a monumenti nazionali, alle gallerie, ai musei, agli
Archivi di Stato, a condizione che le opere richieste servano alla
necessità di studio. |
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ARTICOLO
39 Ciascuna Biblioteca pubblica potrà
concedere in prestito, ad un tempo determinato, almeno quattro opere di
pregio a ciascuna delle Biblioteche Pubbliche Statali e non Statali
ammesse al prestito |
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ARTICOLO
40 Il Consiglio di Biblioteca potrà
sospendere dal prestito dei manoscritti e/o di opere di particolare
pregio indicate nell'articolo 38 le Biblioteche Statali od altri
Istituti o uffici per ripetuto e gravi inosservanze delle norme che
regolano il servizio di prestito. |
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ARTICOLO
41 La Biblioteca dovrà
tenere: a) per il prestito locale:
b)
per il prestito esterno:
c) un registro per le riassicurazioni
delle opere di pregio. |
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ARTICOLO
42 I libri che vengono inviati in prestito
esterno devono essere spediti per posta, a mezzo assicurata, e con le
maggiori cautele affinché non soffrano danno. |
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GAZZETTA UFFICIALE |
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La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione |
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